Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2 - Testo storico

Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione.

(B.U. 8 agosto 2006, n.32, S.O.)

Art. 1

(Oggetto)

1. Ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il presente regolamento identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle strutture organizzative dipendenti dalla Giunta regionale, dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli enti interregionali, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano dalla legge specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3

(Tipi di dati e operazioni eseguibili)

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite e le operazioni eseguibili sono individuati, per gli enti titolari di cui all'articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

a) allegato A (schede da A1 a A32), relativo alle strutture organizzative dipendenti dalla Giunta regionale e ai seguenti enti regionali e interregionali:

1) Agenzia regionale per la protezione ambientale;

2) Agenzia regionale per le relazioni sindacali;

3) Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta;

4) Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca;

5) Comitato regionale per la gestione venatoria;

6) Museo regionale di scienze naturali;

7) Parco naturale Mont Avic;

8) Museo minerario regionale;

9) Institut valdôtain de l'artisanat typique;

10) Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta;

11) Istituto regionale A. Gervasone;

12) Casa di riposo J.B. Festaz;

13) Aziende di informazione e accoglienza turistica;

14) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta;

b) allegato B (schede da B1 a B41), relativo all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati (Omissis)